Le ferie, ai sensi del vigente CCNL:
E allora perché si è giunti a questo punto?
Perché con una circolare indirizzata a tutti i Dirigenti Scolastici del luglio scorso l’USR Piemonte dava le seguenti indicazioni operative: all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro o anche nel corso del rapporto i Dirigenti scolastici devono invitare/diffidareformalmente i docenti interessati a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, carnevale, ponti…) o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno.
Questa “indicazione operativa” veniva data, come precisato nella stessa circolare, in conseguenza alla sentenza della Corte Costituzionale n 16715/24 che ha stabilito che “il docente a tempo determinato che non ha richiesto di fruire delle ferie durante il periodo della sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all’indennità sostitutiva..”
Quindi per evitare di pagare le ferie ai docenti precari si obbligano gli stessi a prenderle quando non sono obbligati.
Questo è inaccettabile: i dirigenti non possono più minacciare lavoratrici e lavoratori che non vogliono prendere ferie in contemporanea con la sospensione delle attività didattiche. La CGIL Torino e la FLC CGIL Torino condannano questa condotta e invitano tutte le docenti e tutti i docenti precari a non presentare domanda di ferie durante i periodi di sospensionema di presentare domanda tra la fine delle lezioni e il 30 giugno!